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di Giovanni Mattucci

La disabilità  è la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma; il disabile è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso vive una condizione di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. Lo stato di disabilità di un individuo spesso limita e condiziona in maniera severa anche la vita e la quotidianità dei familiari che dedicano gran parte della loro giornata all’assistenza del disabile.

La normativa fiscale vigente prevede una serie di agevolazioni per le persone disabili e per i loro familiari, diversificate a seconda del tipo di handicap o disabilità, del prodotto o del servizio e in taluni casi del reddito personale o familiare.

I benefici fiscali riguardano le imposte dirette (Irpef) e indirette (IVA, successioni, tasse di concessione governativa, ecc.).

E’ mia intenzione fornire un quadro riepilogativo, pratico e sintetico di tali agevolazioni ma, data la sua complessità, tratterò l’argomento in più riprese.

Oggi parlerò di detrazioni per figli a carico, di spese per abbattimento di barriere architettoniche e di spese per assistenza personale.

Detrazioni per figli a carico.

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando ha conseguito, nell’anno solare, un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51. Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia a seconda del proprio reddito complessivo. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce detrazioni base il cui importo spettante diminuisce con l’aumentare del reddito. La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a € 1.220 euro per il figlio di età inferiore a tre anni, ed € 950 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni. Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/92, si ha diritto ad un ulteriore importo di € 400, per cui la detrazione base diventa di € 1.620 per il figlio di età inferiore a tre anni e di € 1.350 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.

Spese per abbattimento di barriere architettoniche.

Per gli interventi eseguiti su immobili, finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche, è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è stata sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017, e pari al 36% da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018. Sono interventi agevolati i lavori effettuati per l’eliminazione di barriere architettoniche, nonché i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Danno diritto alla detrazione i lavori consistenti nella realizzazione di un ascensore, di un montacarichi, di un elevatore esterno all’abitazione, o nella sostituzione di gradini con rampe, sempre se effettuati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

E’ possibile usufruire delle detrazioni fiscali, che sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo, solo se il pagamento è effettuato con bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Spese per assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale del disabile che necessita di sorveglianza continuativa o che non è autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%. Lo stato di “non autosufficienza” deve risultare da certificazione medica.

La spesa su cui calcolare la detrazione non può superare l’importo di € 2.100 e la detrazione spetta solo se il reddito complessivo del contribuente, calcolato tenendo conto anche del reddito da fabbricati locati in regime di cedolare secca, non è superiore ad € 40.000. Nel caso in cui più contribuenti sostengano spese per assistenza da prestare al medesimo familiare, l’importo di € 2.100 è ripartito fra tutti loro. Il limite di € 2.100 è il tetto massimo di spesa da riferirsi ad ogni singolo contribuente, indipendentemente quindi dal numero delle persone disabili per le quali le spese sono sostenute.

L’agevolazione fiscale, che non è riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie, spetta anche per le spese sostenute per un familiare non fiscalmente a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una semplice ricevuta, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

E come diceva il buon Corrado Mantoni: “E non finisce qui…”