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La pubblicità su certastampa.it si scarica dalle tasse. E’ stato infatti approvato il bonus pubblicità per le testate online: la misura è inserita nel decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria approvato in Consiglio dei ministri venerdì 13 ottobre 2017. Non solo: la misura è retroattiva, ovvero applicabile da giugno 2017. Come funziona? Bonus: è un credito d’imposta sui costi sostenuti incrementali (incremento minimo pari all’1%) rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (art. 57-bisDL 50/2017); si utilizza esclusivamente in compensazione con beneficio nel 2018; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP (in sintesi è un beneficio da iscrivere nel conto economico, non tassato). Beneficiari: possono godere dell’agevolazione fiscale le imprese (società o imprenditori individuali) e i lavoratori autonomi (anche professionisti) che sostengono costi, nel 2017, in campagne pubblicitarie sulla stampa online. Il vantaggio finale è duplice:
  1. Si effettuano campagne con un costo reale ridotto;
  2. Si gode di un credito fiscale anche di grossa portata (più si investe e più si risparmierà sulle imposte). Si specifica che il credito di imposta si potrà utilizzare in compensazione con tutte le imposte, tasse e contributi pagabili utilizzando il modello F24.
Importo:l’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale dei costi sostenuti; sale al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative (si intendono per microimprese e PMI le aziende che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato è inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro). Requisiti: il bonus scatta soltanto sulla parte incrementale dei costi di analoga natura (incremento minimo dell’1%), sostenuti dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo 2016 (ovvero tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016). Incremento: Per l’individuazione della quota incrementale dei costi su cui calcolare il bonus è ragionevole applicare l’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR , secondo cui le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ma anche su questo punto è bene attendere il decreto attuativo. N.B. Per imprese e autonomi che nel periodo luglio/dicembre 2016 non hanno sostenuto costi, potrà essere considerato incrementale l’intero importo sostenuto. Mezzi di informazione: la legge attuale prevede esplicitamente che il bonus pubblicità 2017 sia riservato ai costi pubblicitari sostenuti sulla stampa online. Applicazione: non ci sono limitazioni relative ai settori, si applica all’intero territorio nazionale e non è prevista alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione Pubblica, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari 20 milioni di euro per il 2017. Compatibilità: non essendo un bonus selettivo, non dovrebbe esserci alcuna incompatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. Esiste un dubbio limitatamente all’aumento al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative, ma secondo la FIEG l’applicazione della regola del de minimis (relativa agli aiuti di piccola entità) potrebbe ridurre la portata del problema. Domanda: la domanda per il bonus andrà presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le procedure di dettaglio per l’utilizzo del credito saranno stabilite dal DPCM attuativo. Esempi pratici Se l’azienda Alfa ha sostenuto costi per 100K  dal 24 giugno al 31 dicembre 2016, e nel 2017 sostiene costi nello stesso periodo 150K sui medesimi mezzi di informazione (es.: testate online) sui 50K aggiuntivi gode di uno “sconto” fiscale del 75% sulle future tasse. Quindi, godrà un credito di 37,5K (il 75% dei 50K di investimento incrementale) da godere esclusivamente in compensazione fiscale. [(150.000 – 100.000) x 75%] Se chi sostiene costi è una microimpresa, una PMI o una Startup innovativa, questa agevolazione sale al 90%, quindi chi fra queste realtà nel 2016 ha sostenuto costi per 10K e nel 2017 per 30K (nello stesso periodo luglio-dicembre), allora godrà di un credito d’imposta pari al 90% dei 20K in più che ha speso, ossia 18K, che potrà scontare con le tasse. [(30.000 – 10.000) x 90%] Come calcolare l’incremento
  1. Individuare l’ammontare dei costi sostenuti su testate onlinedal 24 giugno al 31 dicembre 2017;
  2. Procedere allo stesso modo per verificare la spesa analoga nello stesso periodo 2016;
  3. Comparare i valori dei due esercizi e determinare l’incremento di costi su cui applicare l’aliquota del 75% o del 90% ai fini del calcolo del credito d’imposta.
Come fruire del bonus
  1. Fare domanda di fruizione del credito;
  2. Contabilizzare il credito;
  3. Utilizzare il credito in compensazione nel modello F24.