È di stamattina il provvedimento di accoglimento del giudice di Teramo avverso tre verbali notificati dai carabinieri di Alba Adriatica e di Tortoreto con i quali si contestava al Manakara noto locale da ballo, di aver tenuto, nel corso della stagione estiva, tre serate in deroga (ore 3.00) senza l’autorizzazione comunale richiesta a termini di regolamento, avendo il medesimo esibito in occasione del controllo dei militi la sola comunicazione in tal senso inviata a mezzo Pec. Lo rende noto l'avvocato Fabrizio Antenucci.
«Ma vi è di più. Molto di più.
La legge 15 dicembre 2011 n. 217, al comma 6 dell’art. 11 così testualmente recita: Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita' ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Ed ancora, le suddette attività non sono soggette a limitazioni nel numero di eventi ma tenute, ovviamente, al rispetto dei limiti di rumorosità di cui alla legge 447. 1995.
Alla luce di tanto, considerata la natura di fonte secondaria del regolamento comunale per le attività rumorose, ne deriva come il medesimo sia assolutamente nullo per contrarietà a norma di legge imperativa.
Percorso condiviso a quanto pare anche dal giudice all’atto della sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il Manakara pertanto può suonare senza alcun limite imposto dal comune. È tenuto tuttavia al rispetto dei limiti di rumorosità di cui alla legge 447.1995», conlude l'avvocato Antenucci.
Quella di oggi è una sospensiva. Un primo passo verso un migliore chiarimento della legge.