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Sono rimasta molto colpita dall
a stucchevole polemica, addirittura anche sul piano politico, che molti hanno inteso intraprendere in ordine all'esito, di primo grado, di un delicato giudizio penale. In particolare ho trovato estremamente significativo, a testimonianza dei tempi non facili che viviamo, la circostanza per la quale da più parti si sia inteso considerare il giudizio penale quale luogo idoneo a valutare la persona, se non addirittura la personalità, dell'imputato. È inutile dire che questo modo di procedere è proprio di altre epoche storiche, in particolare nel periodo medievale l'ordalia, il “giudizio di Dio”, si abbatteva sullo sventurato sottoposto ai rigori del processo distruggendone la persona, la reputazione e spesso anche la vita. Ed allora sarà appena il caso di ricordare ai violenti leoni della tastiera giudiziaria due semplicima “costituenti” principi del nostro vivere associato moderno:
1. nel processo penale si giudica il fatto, non la persona;
2. 
sino all'ultimo grado di giudizio prevale la presunzione di innocenza.
 
Naturalmente ogni individuo può errare, stante la natura umana, e naturalmente ogni errore umano può iscriversi, in termini di peculiarità, nella condizione data dall'occasione di accadimento senza che questo comporti la possibilità di un giudizio esteso alla moralità o addirittura al vissuto più esteso del soggetto già sottoposto alla pena del processo.
Nel caso di specie, qualunque sarà l'esito finale della vicenda processuale, la stessa nulla toglierà al vissuto delle parti coinvolte che, “nelle più belle prove” di manzoniana memoria, avranno 
ovvero hanno avuto la possibilità di dimostrare il proprio valore personale, famigliare, professionale nonché di assumere la migliore possibile considerazione sociale conseguente all'intero e ben più ampio arco temporale proprio delle rispettive vite.
In altri termini una sentenza di primo grado non legittima nessuno alla denigrazione personale e umana dell'imputato né legittima alcuno al commento in termini di “giustezza” del pronunciamento in corso e non ancora definitivo; 
così come un ribaltamento nei successivi gradi non legittimerebbe nessuno ad un argumentum ad personam in danno della denunciante. 
Sul punto bene hanno fatto le 
diverse difese a non commentare in alcun modo la delicata vicenda che non può essere trasferita, da chi non la conosce, in una facile e stucchevole concione da bar ovvero nell’agone politico con improvvide richieste che evidentemente segnano, anche qui, lo stato dell'arte non felice dei nostri tempi.

Dolores Ibarruri