Nuovo ribaltamento nella complessa vicenda elettorale che da mesi interessa il Comune di Cermignano. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’ex sindaco Danilo Del Cane (foto), annullando la sentenza con cui il Tar Abruzzo aveva riconosciuto la vittoria di Elisa Marchiselli sulla base del riconteggio delle schede delle sezioni 1 e 3.
La decisione dei giudici amministrativi di secondo grado non entra nel merito del risultato elettorale, ma riguarda un vizio di procedura. A spiegarlo è l’avvocato Luigi Guerrieri, legale di Del Cane insieme all'avvocato Cerulli Irelli:
«In primo grado il Tar aveva dato ragione ai ricorrenti – spiega Guerrieri – riconoscendo i vizi denunciati su alcune schede. Tuttavia non era stata compiutamente integrata la partecipazione di tutti i controinteressati: i ricorrenti avevano chiamato in giudizio solo il sindaco eletto e non l’intero Consiglio comunale. Il Tar aveva disposto un’integrazione del contraddittorio, ma limitandola al solo sindaco.
Questo vizio è stato fatto valere con un ricorso incidentale dai consiglieri esclusi dal giudizio. Il Consiglio di Stato ha accolto tali motivi, annullando la sentenza di primo grado e rimettendo gli atti al Tar per una nuova valutazione».
La pronuncia – “la sentenza appellata è annullata; le parti sono rimesse al giudice di primo grado”, si legge nel dispositivo – riporta quindi l’intera vicenda al Tar, dove dovrà essere avviata una riassunzione del giudizio da parte degli interessati.
Nelle elezioni del 2024 Marchiselli aveva ottenuto 505 voti, tre in meno di Del Cane, ma il riconteggio disposto dal Tar il 13 giugno aveva ribaltato il risultato. L’ex sindaco aveva quindi impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, che ora ha riaperto completamente il procedimento.
Secondo Guerrieri, «allo stato attuale, non essendoci più un atto giurisdizionale valido che annulla l’esito delle elezioni, deve considerarsi eletto Del Cane, in attesa del nuovo giudizio del Tar».
La situazione resta dunque in evoluzione e sarà il tribunale amministrativo, una volta ricostituito il contraddittorio con tutte le parti, a dover nuovamente pronunciarsi sull’esito del voto.

