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PREFETTURANUOVAIl Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha respinto il ricorso presentato da Arcisolidarietà Ora D’Aria Odv Ets Onlus contro l’esclusione da una gara pubblica per la gestione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Teramo. La sentenza, pronunciata dalla Prima Sezione del Tar, riguarda la procedura indetta dal Ministero dell'Interno – Ufficio territoriale del Governo di Teramo – per l’affidamento dei servizi destinati a cittadini stranieri, con strutture fino a 50 posti.

L’ESCLUSIONE DALLA GARA

Al centro della controversia, l’esclusione della Onlus dalla gara per il mancato possesso di un requisito ritenuto essenziale: l’iscrizione agli albi previsti per lo svolgimento del servizio di pulizia degli edifici, considerato parte integrante dell’appalto. Secondo la ricorrente, si trattava di una prestazione “secondaria” e il requisito imposto sarebbe stato illegittimo, sproporzionato e tale da limitare la partecipazione. L’associazione aveva inoltre sostenuto di poter sopperire alla mancanza attraverso strumenti come l’avvalimento o il subappalto.

LA DECISIONE DEL TAR

I giudici amministrativi hanno però ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante. In particolare, il Tar ha evidenziato come la normativa sugli appalti consenta alle amministrazioni di introdurre requisiti tecnico-professionali specifici, purché proporzionati e coerenti con l’oggetto del servizio.

Nel caso in esame, la gestione dei centri di accoglienza – che ospitano fino a 50 persone e includono spazi comuni e aree sanitarie – richiede standard elevati anche sotto il profilo igienico. Da qui la necessità di operatori qualificati anche per i servizi di pulizia. I giudici hanno inoltre sottolineato che il requisito non impediva la partecipazione, essendo possibile ricorrere a forme di collaborazione tra imprese o al subappalto, purché dichiarato sin dall’inizio.

LE CRITICITÀ DEL RICORSO

Determinante per il rigetto è stato anche un profilo procedurale: il Tar ha dichiarato irricevibile la contestazione diretta alla clausola del bando, perché proposta oltre i termini previsti. Inoltre, è emerso che il contratto di avvalimento presentato dalla Onlus risultava privo di data certa, elemento che non consentiva di dimostrare il possesso dei requisiti al momento della domanda. Anche la mancata dichiarazione preventiva del subappalto ha inciso negativamente sulla posizione della ricorrente.

ESITO E SPESE

Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato l’associazione al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 3mila euro a favore del Ministero dell’Interno. La decisione conferma dunque la piena legittimità della procedura di gara e dei criteri adottati dalla Prefettura di Teramo per l’affidamento dei servizi di accoglienza.