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regimeforfettariodi Giovanni Mattucci

Ho intenzione di trattare un argomento che interessa esclusivamente i possessori di partita IVA, esercenti attività di impresa o professionale, ma che merita, a mio avviso, un attento esame poiché può interessare un vasto numero di contribuenti.
Mi riferisco al nuovo regime forfettario che, in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2019 (era ora…) possiede adesso regole certe e definitive, previste all’art. 1 commi da 9 a 11, che potranno essere ulteriormente chiarite con l’emanazione di circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 01.01.2019 possono aderire al regime forfettario tutte le persone fisiche eserciti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000. A differenza del precedente regime forfettario, non esistono più limitazioni correlate al possesso di beni strumentali od al sostenimento di spese per lavoro dipendente.
Non possono accedere al nuovo regime forfettario coloro che svolgono attività che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (p.es. vendita di sali e tabacchi, agenzia di viaggi, agriturismo, editoria, vendita porta a porta, agenzia di vendita all’asta, ecc…), i soggetti non residenti a meno che, risiedendo in uno Stato dell’UE, non producano nel territorio italiano almeno il 75% dei loro redditi complessivi, e coloro che svolgono in via esclusiva attività di cessione di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
Sono, inoltre, esclusi gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari, e anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività, nonchè quei soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Il regime forfettario è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibile che viene determinato non più sottraendo ai ricavi tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività, ma esclusivamente applicando al totale dei ricavi conseguiti, detratti i contributi previdenziali obbligatori pagati nel corso dell’anno, un coefficiente di redditività (che varia a seconda del tipo di attività esercitata), senza che si possa però dedurre o detrarre nessun’altra tipologia di costo o di spesa (mi riferisco anche alle detrazioni per familiari a carico, per spese mediche, per interessi passivi, per ristrutturazioni, ecc…)
Al reddito imponibile, così calcolato, si applica un’imposta del 15%, sostitutiva di tutte le altre imposte solitamente pagate, quali IRPEF, IRAP ed addizionali regionale e comunale.
Da quanto detto si evince come la valutazione della convenienza o meno ad aderire al regime forfettario vada attentamente effettuata caso per caso, preferibilmente con l’aiuto di un consulente esperto in materia.
E’ importante ricordare che la durata del regime forfettario è illimitata e che tutti coloro che vi aderiscono non devono applicare l’IVA, sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto, degli studi di settore e dello spesometro, non sono obbligati a registrare le fatture ed a compilare i registri IVA obbligatori, e non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica. Inoltre, i contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti all’INPS.
Coloro che iniziano una nuova attività che non sia in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente, e che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività d’impresa anche in forma associata o familiare godono, per i primi 5 anni, dell’importante agevolazione della riduzione dell’aliquota al 5%.

BUON ANNO !!!!!

mattuccigiovanni 2