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sportvariDue brevi considerazioni preliminari:
1. Chi conosce bene me, conosce anche la mia grande passione per lo sport in generale, e per lo sport dilettantistico in particolare;
2. L’argomento “fatturazione elettronica” è ancora oggetto di approfondita discussione fra “gli addetti ai lavori” in materia fiscale e tributaria (ahimè… anch’io sono fra quelli…)
Per quanto premesso, mi viene spontaneo coniugare l’utile al dilettevole e provare a dare una risposta, breve ma chiara ed efficace, alle tante sollecitazioni e richieste che ancora oggi mi giungono in merito all’obbligo di fatturazione elettronica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime della ben nota Legge 398 del 1991.
L’art. 10 del D.L. n. 119/2018, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 136/2018, in merito di fatturazione elettronica prevedeva, al comma 1, che “sono esonerati i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”, ed, al comma 2, che “gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”.
Ciò significava che, per i contratti di pubblicità e sponsorizzazione, la cui stipula rappresenta notoriamente l’essenza principale dell’attività commerciale delle a.s.d., la fatturazione elettronica doveva comunque essere sempre effettuata dallo “sponsor”, indipendentemente dal volume d’affari conseguito nell’anno precedente dall’associazione sportiva. Lascio immaginare i pesanti e negativi riflessi pratici che tale norma poteva avere nella gestione delle tantissime associazioni di piccole dimensioni…
La Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), con il comma 56 dell’art. 1, ha provveduto alla soppressione del famigerato comma 2 cosicché, ad oggi:
le a.s.d. con volume d’affari non superiore a 65.000 euro annui possono continuare ad emettere la loro fattura cartacea e non elettronica:
le a.s.d. con volume d’affari superiore a 65.000 euro annui devono, invece, assicurare che la fattura elettronica sia emessa, per loro conto, dal committente o cessionario soggetto passivo d’imposta. Per tali soggetti, quindi, la fattura sarà emessa, in loro nome e conto, dallo sponsor, che la registrerà nel proprio registro acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione IVA e la farà pervenire, in versione cartacea, alla a.s.d. la quale provvederà alla sua numerazione, alla sua conservazione tra le fatture emesse ed al versamento trimestrale dell’IVA incassata, nella “classica” misura del 50%, così come previsto dalla Legge 398/91.

Per dirla alla Pierre De Coubertin: “ L’importante non è vincere ma…fatturare…”

Giovanni Mattucci

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