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Ponte di Messina, cerchiamo di saperne di piĂą, partendo dalla deliberazione della Corte dei Conti n. SCCLEG/19/2025/PREV relativa alla delibera CIPESS n. 41/2025 sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria depositata il 27.11.2025 (Ponte sullo Stretto di Messina)

🔹 1. Oggetto della decisione
La Corte dei Conti era chiamata a pronunciarsi sulla legittimitĂ  della delibera CIPESS n. 41/2025 del 6 agosto 2025, che approvava:
• il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto;
• il Piano economico-finanziario (PEF) e gli atti convenzionali tra MIT e “Stretto di Messina S.p.A.”;
• l’assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per l’opera (13,5 miliardi di euro);
• le prescrizioni ambientali e il piano di compensazioni.
🔹 2. Contesto e istruttoria
• La delibera è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte ai sensi dell’art. 100 Cost.
• La Corte ha esaminato la documentazione trasmessa dal DIPE e dal MIT, riscontrando lacune istruttorie e incompletezze documentali.
• In particolare, mancavano elementi relativi al progetto definitivo, agli espropri e alle autorizzazioni ambientali
🔹 3. Violazioni riscontrate
a) Violazione della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)
• La Commissione tecnica VIA-VAS del MASE aveva espresso parere negativo per tre zone della Rete Natura 2000 (ZPS Monti Peloritani, Costa Viola, Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi).
• Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 9 aprile 2025, ha superato tale parere negativo approvando la relazione IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), ritenendo l’opera di “interesse pubblico prevalente”.
• La Corte ha giudicato tale passaggio illegittimo, in quanto:
• privo di adeguata istruttoria tecnica;
• non supportato da un effettivo parere della Commissione Europea;
• in violazione dell’art. 6, parr. 3 e 4, della direttiva Habitat.
👉 Conclusione: violazione del diritto UE e del principio di precauzione ambientale 
b) Violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE (Direttiva Appalti)
• La Corte ha contestato l’assenza di verifica sui presupposti che consentono di modificare contratti pubblici senza una nuova gara.
• Gli atti aggiuntivi alla convenzione con la “Stretto di Messina S.p.A.”, che riattivano i contratti del 2003-2009, alterano in modo sostanziale il quadro negoziale, richiedendo una nuova procedura concorrenziale.
• L’adeguamento dei corrispettivi e l’introduzione di nuove clausole economiche e di prefinanziamento superano i limiti consentiti dall’art. 72   .
👉 Conclusione: la delibera CIPESS è illegittima anche per violazione della normativa sugli appalti.
🔹 4. Ulteriori rilievi
• Mancata acquisizione preventiva dei pareri NARS e ART sulla classificazione della rete stradale.
• Lacune istruttorie e uso di repository documentale privato (SdM) per gli atti pubblici.
• La Corte sottolinea il rischio di invalidità derivata per gli atti successivi connessi al progetto
🔹 5. Decisione finale
La Corte dei Conti ha dichiarato che la delibera CIPESS n. 41/2025 è illegittima, per:
1. Violazione della direttiva 92/43/CEE (tutela degli habitat naturali);
2. Violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici);
3. Difetti istruttori e carenze di trasparenza nella formazione dell’atto.
🔹 6. Implicazioni
La deliberazione blocca l’efficacia del provvedimento CIPESS e, di conseguenza, l’avvio definitivo del progetto del Ponte sullo Stretto, in attesa di una revisione conforme al diritto europeo e alle procedure di legittimità.
MANOLA DI PASQUALE