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Quando si affronta il tema della riforma della magistratura e dell’assetto del Consiglio Superiore della Magistratura, non si può prescindere dai verbali dell’Assemblea Costituente. In quelle sedute si trova la ragione profonda della scelta del CSM unico e dell’attribuzione ad esso dei poteri di carriera e disciplinari.
LA COSTITUZIONE NON SI LIMITA A PROCLAMARE L’INDIPENDENZA. LA COSTRUISCE.
L’art. 101 Cost. afferma: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”
Ma in Assemblea fu chiarito che questa formula, da sola, sarebbe stata insufficiente se non accompagnata da strumenti concreti.
PIERO CALAMANDREI, nella seduta del 31 gennaio 1947, osservò:
“L’indipendenza della magistratura non è una garanzia dei magistrati, ma dei cittadini. È il cittadino che deve poter avere fiducia che il giudice non dipende da altri se non dalla legge.”
In un altro passaggio, intervenendo sulla necessità dell’autogoverno, sottolineò:
“Se il giudice dovesse temere che la sua carriera dipenda dal potere esecutivo, l’indipendenza sarebbe soltanto apparente.”
È il nodo centrale della questione: LA LIBERTÀ NEL DECIDERE È INSEPARABILE DALLA LIBERTÀ NELLA PROPRIA POSIZIONE ORDINAMENTALE.
Il potere disciplinare: sottrarlo al Governo
L’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura: “le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”
Nel dibattito costituente fu esplicito il riferimento al passato.
GIUSEPPE DOSSETTI, nella discussione sul Titolo IV, affermò: “Non basta proclamare l’indipendenza; occorre sottrarre al potere esecutivo tutti gli strumenti attraverso i quali questa indipendenza potrebbe essere compromessa.”
Il riferimento era chiaro: durante il regime fascista il controllo disciplinare e le leve della carriera erano state strumenti di pressione.
Anche PALMIRO TOGLIATTI intervenne, chiarendo che: “L’autonomia della magistratura non deve diventare privilegio, ma non può neppure essere subordinazione al Governo.”

L’IDEA DI FONDO ERA CHE IL CONTROLLO DISCIPLINARE DOVESSE ESSERE ESERCITATO DA UN ORGANO DI GARANZIA, NON DA UN MINISTRO POLITICAMENTE RESPONSABILE.
L’art. 104 Cost. stabilisce: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
La parola “ordine” non è casuale. Indica unità.
In Assemblea si discusse anche della possibilità di differenziare maggiormente le funzioni. Tuttavia prevalse l’idea CHE GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI APPARTENESSERO A UN UNICO ORDINE, PROPRIO PER EVITARE IL RISCHIO CHE IL PUBBLICO MINISTERO POTESSE ESSERE RICONDOTTO SOTTO L’INFLUENZA DELL’ESECUTIVO.

CALAMANDREI chiarì il senso dell’autogoverno con parole molto nette: “il Consiglio Superiore non è un privilegio sulla liberà del giudice corporativo , è lo strumenot attraverso il quale si garantisce che nessun potere possa incidere sull’altro”
La concentrazione in un unico organo dei poteri di: nomina, assegnazione, promozione, disciplina,
rispondeva alla volontà di evitare fratture interne che potessero tradursi in diversi livelli di autonomia.

L’art. 107 Cost. afferma: “I magistrati sono inamovibili.”
Nei lavori preparatori fu ribadito che l’inamovibilità non aveva valore se non accompagnata dalla competenza esclusiva del CSM sui trasferimenti.
Si voleva evitare il trasferimento “per incompatibilità ambientale” usato come strumento sanzionatorio mascherato.
Una scelta che parla ancora oggi
DAI VERBALI EMERGE CON CHIAREZZA UNA CONVINZIONE CONDIVISA: L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA È ARCHITRAVE DELLO STATO COSTITUZIONALE.
Non è una prerogativa di categoria. È una garanzia per i diritti fondamentali.
Per questo i Costituenti decisero di: sottrarre carriera e disciplina al Ministro della giustizia; istituire un CSM unico; affermare l’unità dell’ordine giudiziario; garantire l’inamovibilità.

Ogni riforma che incida su questo assetto deve misurarsi con quella consapevolezza storica.
Perché, come emerge con forza dai lavori dell’Assemblea Costituente, l’autonomia della magistratura non è un fine in sé: è la condizione necessaria affinché la legge sia davvero uguale per tutti.
MANOLA DI PASQUALE