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ASLTERAMOIl Tribunale di Teramo nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Matalucci, in sede di sentenza del 3 febbraio 2021,nel riconoscere tutte la ragioni dei ricorrenti, fra l’altro, ha dichiarato illegittimo “prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono”.

Dopo molti anni si chiude una vicenda lavorativa caratterizzata dalla pervicacia e dalla sicumera di una classe dirigenziale piena di sé, quanto boriosa ed altezzosa, e determinata all’affermazione del potere esercitato anche se in dispregio delle Regole, date dal Diritto, e del Buon Senso, dato dalla Ragionevolezza.

Ora, tralasciando di riassumere l’intera vicenda, sarà utile riportare alcune fasi della stessa vicenda per meglio comprendere le motivazioni che hanno indotto i Tecnici dei Laboratori Analisi della ASL di Teramo ad ingaggiare la vertenza lavorativa e giudiziaria, a sostegno dei valori di libertà, di dignità e di riservatezza, ed a difesa della condizione del benessere lavorativo, nei limiti imposti alla discrezionalità delle scelte del datore di lavoro.

Gli odierni ricorrenti, assistiti dall’Avvocato Luca Presutti, hanno inteso affermare il diritto derivante dalla cultura della dignità e della libertà della persona (che costituisce fondamento ideologico, imprescindibile di ogni ulteriore evoluzione, sia sul piano sociale che civile), in un primo momento, facendo ricorso ad ogni forma di segnalazione ai vertici aziendali -rimaste tutte inascoltate-, circa le improvvide iniziative organizzative poste nel frattempo in essere (ordini di servizio, disposti con nota prot. int. n. 75 del 16.09.2014, avente ad oggetto “modifica turni di servizio del Laboratorio di Patologia Clinica di Teramo” e nota prot. int. n. 14 dell’11.05.2016, avente ad oggetto “Validazione Tecnica”), in quanto ritenute illegittime ovvero illecite, unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenti; poi, utilizzando le prerogative sindacali attraverso la proclamazione dello stato di agitazione da parte della UILFPL di Teramo e relativo tentativo di conciliazione innanzi al Prefetto di Teramo; ed in ultimo, per la prima volta nella storia dell'Ospedale di Teramo, con la proclamazione dello sciopero (22 maggio 2018), per difendere la dignità ed i diritti dei lavoratori, per contrastare le affermazioni di potere fine a sè stesse, e per dire basta
a)al taglio dei servizi, funzionale soltanto ad un Management orientato a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di budget siccome ben remunerati con diverse decine di mila euro;
b)alle adottate pratiche pseudo ragionieristiche, per meglio assicurare le migliori cure da apprestarsi ai cittadini ed incrementare il benessere lavorativo nel rispetto dei ruoli e delle professionalità dei lavoratori;
c)ai tagli lineari delle dotazioni organiche, al demansionamento dei professionisti sanitari e alle pretese di deroghe indiscriminate introdotte nella turnistica notturna e altri atti di pari tenore adottati dal datore di lavoro;

Con la odierna Sentenza i tecnici del laboratorio analisi ricorrenti si sono visti riconosciuti oltre alla dignità del ruolo assunto e dei diritti posseduti, la soddisfazione di aver portando avanti una sacrosanta istanza di giustizia per l'affermazione della protezione del Lavoratore e della rilevanza dei beni da tutelare, estesi anche alla considerazione del valore del “diritto professionale” di ciascun prestatore di lavoro. Senza considerare, poi, la conclamata riaffermazione del Diritto sul potere datoriale anche in ambito di pubblica amministrazione, nella quale non esistono i padroni, ovvero i “sultani”, sussistono, invece, le regole che, quelle si, devono trovare il rispetto di tutti.

In questo senso, piace riportare alcuni stralci della Sentenza.
“Con nota datata 11 maggio 2016 il Dott. Di Gaetano inviava ai Tecnici di Laboratorio,ai Dirigenti dei Laboratori e ai Dirigenti dei Reparti il protocollo procedurale denominato “Gestione delle urgenze nei Laboratori di Patologia Clinica” da osservarsi nei Presidi di Atri, Giulianova, Sant'Omero e Teramo, con il quale prevedeva che i risultati dei dati richiesti in urgenza, dopo la validazione tecnica, sarebbero stati visibili sul monitor del reparto richiedente, con l’aggiunta che se il medico richiedente avesse ritenuto necessaria la reperibile…”
“In altri termini attraverso questi ordini di servizio la Asl di Teramo prevedeva che, durante il turno notturno, gli esami urgenti venivano fruiti ed utilizzati dal medico richiedente solo sulla base di una validazione tecnica del dato fornita dal tecnico di laboratorio, senza alcuna validazione clinica che solo il Dirigente medico di patologia clinica poteva fornire.
Questa situazione determinava che i tecnici di laboratorio, nei turni notturni, erano tenuti ad operare senza la collaborazione necessaria ed indispensabile del Dirigente medico di riferimento, così vedendosi accollate di fatto delle responsabilità di cui non potevano essere onerati.”

Ed ancora
“L’ordine di servizio impugnato è, pertanto, illegittimo perché costringe il Tecnico di laboratorio a lavorare in solitudine senza la collaborazione indispensabile del Dirigente di laboratorio che deve, infatti, rendere fruibile, mediante la sua validazione clinica, i risultati derivanti dalla validazione tecnica.
In altri termini è indispensabile la presenza fisica del laureato nel laboratorio, nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi e, per l’effetto, è illegittimo prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono.
Tale conclusione, del resto, è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato con sentenza del 29 luglio 2003, n. 4304, esaminando una fattispecie per molti versi analoga a quella all’esame, nella quale era stato previsto che durante l’orario di lavoro ordinario il medico avrebbe dovuto sottoscrivere i referti degli esami di laboratorio..”

In conclusione, in considerazione di quanto esposto, questa Organizzazione Sindacale si domanda se la Direzione Generale della ASL di Teramo, a fronte delle “scorribande dirigenziali” in disamina, intenderà, o meno, adottare nei confronti dei responsabili una qualsiasi iniziativa e, sopratutto, avuto riguardo del dispositivo di condanna a carico della ASL, quale parte resistente (rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidata in € 259,00 per esborsi ed € 5.400,00, oltre IVA e CAP come per legge), le eventuali azioni di recupero che si vorranno esercitare a ristoro del danno patrimoniale sin qui patito.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
F.to -Alfiero Antonio DI GIAMMARTINO-