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calciopalloniAl fine di contenere e reprimere comportamenti violenti, antisportivi e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblicanonché garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore della Provincia di Teramodr Lucio PENNELLAin esito agli approfondimenti investigativi svolti dalla locale D.I.G.O.S. e sulla scorta dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso 35provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti soggetti.

In particolare, sono stati adottati20 provvedimenti, 7 dei qualia carico di tifosi della squadra di calcio “ASD Giulianova 1924” e 13 nei confronti di sostenitori delLanciano Calcio 1920”, tutti risultati coinvolti negli scontri verificatisi il 13 marzo scorso a Giulianova, all’esterno dello stadio comunale “Rubens Fadinitra supporters delle suddette squadre, in occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre “ASD Giulianova 1924 – Lanciano Calcio 1920”, valevole per il campionato di Eccellenza Abruzzo, disputatosi presso il predetto impianto sportivo nella medesima data. I destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive, nei mesi scorsi, in esito a meticolosa attività d’indagine svolta dalla locale D.I.G.O.S., sono stati deferiti, a vario titolo, alla competente Autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché per avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone e cose in occasione del suddetto incontro di calcio, incitando, lanciando oggetti, inneggiando e inducendo alla violenza e per avere, nei pressi del settore ospiti dello Stadio “Rubens Fadini di Giulianova, luogo interessato al transito ed al trasporto di coloro che partecipano e assistono alle manifestazioni sportive, utilizzatoaste e cinture in cuoiocreando un concreto pericolo per le persone in occasione dell’incontro di calcio.I divieti sono stati prescritti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni tifosiannoverano precedenti per reati di vario genere e sono stati già destinatari in passato del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive.  Per 7 di essi, è stata richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia.

Il divieto in argomento è stato altresì disposto nei confronti di 15 soggetti, tutti tifosi della squadra di calcio “Santegidiese”, i quali hanno attivamente partecipato agli scontri verificatisi il 7.11.2021 nei pressi del caselloautostradale di Mosciano Sant’Angelo (TE)in pregiudizio di alcuni sostenitori della squadra della Fermana Calcio, in occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre “Teramo – Fermana”, valevole per il campionato nazionale serie C girone B, disputatosi presso lo stadio comunale “Bonolis” di Teramo nella medesima data. Al termine di laboriose indagini, svoltesempre dalla locale Digos,i destinatari del divieto sono stati deferiti, in stato di libertà, a vario titolo, per i reati di lancio di materiale pericoloso e danneggiamento in concorso. 

In particolare,previo accordo tra loro, quali sostenitori organizzati della squadra di calcio “Santegidiese”, attendevano nei pressi del caselloautostradale, un gruppo di autovetture provenienti da Fermo, a bordo delle quali si trovavano i sostenitori di quella squadra di calcio che si stavano recando a Teramo per assistere all’incontro Teramo-Fermana del girone B della categoria serie C. I tifosi della Fermana venivano aggrediti con bastoni e pietrelanciatedai sostenitori della Santegidiese contro le autovetture di passaggio, che venivano danneggiate. Anche nei confronti di detti tifosi i divieti sono stati disposti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni di essi annoverano precedenti per reati di vario genere e sono stati già destinatari in passato del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive. Per 8supporters,è stata richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia.