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Ecco le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato al rigetto del ricorso del Teramo Calcio...

"Considerato

che le censure di parte appellante non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni cui è giunta l’ordinanza cautelare impugnata, ove si tenga conto che è pacifico tra le parti che la società Teramo Calcio non ha dato corso al ripianamento dello squilibrio finanziario (o indice di liquidità) entro il termine indicato e secondo una delle modalità previste dalle disposizioni federali emanate per il rilascio delle Licenze nazionali; che i fatti invocati dall’appellante quali cause di forza maggiore o di impossibilità oggettiva all’adempimento non sembrano qualificabili come tali, essendo riconducibili, direttamente o indirettamente, alla sfera di organizzazione e controllo della stessa società e quindi, per definizione, a essa imputabili;

che non sembra valutabile in senso favorevole all’appellante nemmeno la dedotta questione della eventuale disapplicazione della prescrizione sul rispetto degli indici di liquidità per le società di serie C (posto che per le società di serie A una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha annullato la norma per le iscrizioni al campionato 2022/2023), dati i limiti oggettivi e soggettivi della decisione del Collegio di Garanzia, che – allo stato - non consentono di estenderla alle società che hanno chiesto l’iscrizione alla serie C,

che vanno confermate anche le ulteriori statuizioni cautelari dell’ordinanza appellata".