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ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ANAC AL CENTRO DELLO SCONTRO POLITICO;

L’USR Abruzzo ha trasmesso la nota del Comune di Teramo, unitamente alla relativa documentazione

allegata, di riscontro alle osservazioni formulate nell a precedente nota in epigrafe , riferita agli atti di

aggiudicazione della procedura di affidamento dell’intervento indicato in oggetto.

In via preliminare, all’esito dell’esame della documentazione pervenuta, si conferma, anche alla luce

dei chiarimenti forniti e degli elementi documentali acquisiti, che non procederà al rilascio di alcun parere

preventivo favorevole in relazione alla procedura in esame.

Nell’ottica della leale collaborazione istituzionale, si ritiene tuttavia opportun o fornire riscontro ai

principali profili rappresentati nella nota della stazione appaltante.

1. Pubblicazione atti di gara .

Con riferimento all’avvenuta pubblicazione degli atti della procedura ha asserito di aver pubblicato sul profilo del committente, sulla piattaforma digitale di

procurement, nell’area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella Pia Valore Legale. Si prende atto di quanto rappresentato senza ulteriori osservazioni.

il Comune di Teramo

ttaforma a

2. Utilizzo dell’ubicazione della sede legale quale criterio per attribuzione di punteggio utile nella

procedura di selezione degli o peratori economici invitati.

Autorità Nazionale Anticorruzione - PRES - UOS - Ufficio operativo speciale, Misure Straordinarie e Commissariamenti - Prot. Uscita N.0001876 del

12/01/2026Nel riscontro all’osservazione formulata nella precedente nota in epigrafe , il Comune di

Teramo richiama il provvedimento dell’ANAC – Atto del Presidente del 12 maggio 2023,

Fascicolo ANAC n. 5705/2022.

Il citato provvedimento concerne una procedura di affidamento di lavori di importo stimato

inferiore alle soglie di rilevanza europea, disciplinata, secondo il principio del tempus regit actum ,

dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle norme di semplificazione e di natura

emergenziale recate dal D.L. n. 76/2020.

In tale contesto, l’Autorità si è pronunciata nell’ambito di un procedimento di vigilanza

attivato a seguito di una segnalazione, con la quale veniva evidenziata l’anomala previsione

contenuta nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, relativa a ll’introduzione di

meccanismi di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura

negoziata fondati sull’ubicazione della sede legale delle imprese entro un determinato ambito

territoriale.

La normativa pro tempore vigente, di carattere emergenziale e derogatoria rispetto all’art.

36 del previgente d.lgs. n. 50/2016 , risultava applicabile per un arco temporale circoscritto,

come altresì chiarito dall’ANAC con la delibera n. 837 del 21 dicembre 2021. Tale disciplina

subordinava, inoltre, la legittimità dell’adozione di criteri selettivi di natura territoriale alla

sussistenza di una specifica e puntuale motivazione, in mancanza della quale veniva ravvisata

una violazione dei principi di concorrenza e non discriminazione, in quanto fondata su indebite

preferenze territoriali.

Giova inoltre rappresentare che nel l’attuale d.lgs. n. 36/2023 (nel seguito “ Codice”), la

"diversa dislocazione territoriale " degli inviti, introdotta dal DL Semplificazioni (DL 76/2020), non

è più esplicitamente prevista all'articolo 50.

Come già richiamato nella nota in epigrafe, il principio di prossimità territoriale di cui all’art.

108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a favorire la partecipazione delle

micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali, consente l’int roduzione di criteri premiali fondati

sull’ubicazione della sede operativa (e non legale) degli operatori economici, purché sorretti da

adeguata e specifica motivazione da esplicitare nell’avviso o nell’invito della procedura. Tali

criteri, peraltro, non s embrerebbero applicabili nel caso di specie, atteso che l’affidamento si è

svolto secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Peraltro, è stato già rilevato che,

nella procedura in esame, gli atti relativi all’indagine di mercato non recano alcuna motivazione

in tal senso .

Ne consegue che l’utilizzo dell’ubicazione della sede legale quale elemento rilevante ai fini

dell’attribuzione di punteggi nella fase di selezione degli operatori economici da invitare alla

successiva procedura risulta, in ogni caso, idoneo ad aver determi nato un indebito vantaggio per

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 23. 4. 5. le imprese locali, a discapito degli altri operatori, in potenziale violazione dei principi di

concorrenza e non discriminazione.

Carenza delle motivazioni relative del ricalcolo dei punteggi attribuiti agli operatori economici

Con riferimento alla segnalata carenza di informazioni contenute nel verbale n. 7 del 5

giugno 2025, in ordine alle motivazioni che hanno determinato la rettifica di taluni dati e,

conseguentemente, la modifica dei punteggi attribuiti a due operatori econo mici, con la

formazione di una nuova graduatoria e l’aggiornamento dell’elenco degli operatori da invitare, il

Comune di Teramo ha fornito chiarimenti e informazioni integrative.

Tuttavia, alla luce di quanto rappresentato, permangono le perplessità già espresse nel

precedente parere, atteso che il seggio di gara, in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità

e tracciabilità dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto dare punt uale e adeguata evidenza nel

verbale delle circostanze e delle valutazioni poste a fondamento delle rettifiche operate. Ciò in

quanto la segnalazione ricevuta, alla quale avrebbe comunque potuto fare seguito la

proposizione di un’istanza formale di revisio ne dei punteggi, ha prodotto una modifica

potenzialmente rilevante della graduatoria risultante.

La limitatezza dei contenuti del verbale in questione avrebbe potuto, inoltre, indurre altri

operatori economici partecipanti a richiedere ulteriori chiarimenti ovvero a promuovere iniziative

contenziose, esponendo l’amministrazione a rischi per il regolar e e corretto svolgimento, nonché

per il buon esito, della procedura di gara.

Correzioni e utilizzo anomalo di CIG diversi per la medesima procedura .

A riguardo formali e procedurali commessi. osservazioni.

il Comune di Teramo ha indicato chiarimenti e motivazioni relative agli errori

L’Autorità prende atto di quanto rappresentato senza ulteriori

Verifica dei requisiti per l’esecuzione delle prestazioni in proprio del Consorzio Stabile Rennova

Scarl .

Con riferimento alle osservazioni formulate nella precedente nota in epigrafe il Comune di

Teramo ha rappresentato , in sintesi, di aver formulato proposta di aggiudicazione in favore del

Consorzio ritenendo condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti

richiesti per la partecipazione e l’esecuzione del presente affidamento l’attestazione SOA in

possesso , sebbene evidentemente ottenuta tramite il meccanismo del c.d. “ cumulo alla rinfusa ”.

Sul punto, si intende precisare che le osservazioni formulate non erano volte a mettere in

discussione la validità dell’attestazione SOA n. 2611AL/69/07, rilasciata da Argenta SOA S.p.A.

al Consorzio Rennova, né, conseguentemente, a dubitare del possesso, in capo al med esimo

operatore economico, dei requisiti di partecipazione al presente affidamento.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 3Alla luce dell’espressa intenzione de l Consorzio Rennova di voler eseguire direttamente in

proprio i lavori oggetto del presente affidamento, nell’ambito di un approccio collaborativo e a

supporto dell’autonoma attività decisionale della stazione appaltante, sono stati evidenziati

elementi reali e oggettivi riguardanti la struttura organizzativa e le dotazioni proprie del

Consorzio, idonei a far emergere concrete perplessità in ordine alla effettiva autonoma capacità

esecutiva dello stesso .

In merito alla disciplina della qualificazione dei consorzi, modificata dal d.lgs. n. 209/2024

(di seguito, il “Correttivo ”), si osserva che il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 maggio

2025 ha chiaramente precisato che: “(...), le stazioni appaltanti devono verificare ed accertare in sede

di esecuzione del contratto la concreta corrispondenza fra quanto risultante dall’attestato di

qualificazione e quanto riscontrabile in cantiere, tenendo conto di eventuali subappalti (. ..). Nel caso in

cui il consorzio esegua il contratto utilizzando esclusivamente la propria struttura, il consorzio

acquisisce una connotazione che, dal punto di vista sostanziale, non differisce da quella di analogo

soggetto economico (c.d. consorzio impr esa).”

Si rappresenta, altresì, che l’attestazione SOA in possesso del Consorzio Rennova, già

richiamata e rilasciata in data 17 settembre 2025, non reca alcuna indicazione in ordine a

requisiti di qualificazione posseduti direttamente in proprio dal Consorzio, s ebbene i sistemi di

attestazione risultino astrattamente idonei a riportare tali informazioni. Tale circostanza

potrebbe avvalorare l’ipotesi che il Consorzio non abbia in precedenza eseguito lavori in proprio

ovvero che non abbia provveduto all’aggiorname nto della propria attestazione di qualificazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita pertanto, ancora una volta, la

stazione appaltante a procedere ad una puntuale verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di

qualificazione ed esecuzione in capo al Consorzio Rennova, ai sensi deg li articoli 132 e 133 del

Codice e dell’Allegato II.18 1

, e laddove la stazione appaltante confermi la volontà di aggiudicare

il presente contratto alla medesima impresa si suggerisce di verificare il reale possesso dei

requisiti di capacità tecnica - organizzativa, in considerazione anche della possibilità che lo stesso

possa essere contemporaneamente affidatario di ulteriori commesse pubbliche nonché di

riscontrare frequentemente, in corso di esecuzione, l’avanzamento delle attività in relazione a

quanto previsto dal cronoprogramma da sottoscrivere, anche attraver so il controllo da parte del

direttore dei lavori delle scritture contabili di cantiere.

A margine, si rappresenta altresì che recenti pronunce della giurisprudenza

amministrativa, intervenute in ordine alla reale ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa in

affidamenti aventi ad oggetto beni culturali tutelati, ne hanno escluso l’applicabili tà, chiarendo

1 Giova osservare, in particolare, che l’articolo 9, co. 4, dell’Allegato II.18 indica che negli interventi sui beni culturali possono essere utilizzati

per la qualificazione solo dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 46. che l’operatore economico chiamato a eseguire i lavori deve essere in possesso, in proprio, di

una qualificazione specialistica adeguata. Tale requisito è ritenuto necessario al fine di garantire

un’effettiva e appropriata tutela del bene culturale oggetto di intervento, come affermato, tra le

altre, dal TAR Toscana, sentenza n. 682/2024, e dal TAR Basilicata (Potenza), sentenza n.

487/2025.

A titolo meramente informativo, si informa la stazione appaltante recentemente pubblicati alcuni articoli su fonti web nei quali vengono riportate presunte

inadempienze contrattuali attribuite al Consorzio Rennova in relazione ad ulteriori appalti

pubblici.

che risultano

Corriere Adriatico del 11.12.2025 - titolo: “Ancona, lavori stregati al Verrocchio e il

conto sfiora 18 milioni. Lo pagheremo fino al 2041 ” -

https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_incompiuta_verrocchio_lavori

_stregati_conto_sfiora_18_milioni_pagheremo_fino_al_2041_cosa_succede

_ultime_notizie - 9237771.html

AbruzzoWeb del 19.12.2025 - titolo: “L’AQUILA: LAVORI LUMACA NEL

MAXICONDOMINIO MARTELLA, TRIBUNALE CONFERMA “VIA LE DITTE DAL

CANTIERE” – https://abruzzoweb.it/laquila - lavori- lumaca - nel- maxicondominio -

martella- tribunale- conferma - via- le- ditte- dal- cantiere/

Firma digitale dei verbali, assenza delle dichiarazioni dei soggetti e tempi di aggiudicazione della

procedura di affidamento .

Il Comune di Teramo ha rappresentato di aver acquisito agli atti dell’Ufficio i verbali

sottoscritti con firma autografa e di aver provveduto alla loro protocollazione esclusivamente in

occasione della trasmissione all’Ufficio Tecnico dell’Ente. Considerat o il rilevante lasso

temporale intercorso dalla loro redazione, l’Autorità raccomanda, per i futuri affidamenti, una

maggiore tempestività nelle attività di acquisizione, formalizzazione e cristallizzazione

documentale dei predetti verbali.

Il Comune ha dichiarato di aver provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni attestanti

l’assenza di situazioni di conflitto di interessi o di cause di incompatibilità in capo ai soggetti

coinvolti nella gestione della procedura (RUP, RFA e segretario verbalizzante); tuttavia, allo

stato, si rappresenta che la relativa documentazione non risulta pervenuta, sebbene la stessa

non risulti ormai più necessaria in ragione dell’intervenuta decadenza della possibilità di

produrre effetti preventivi nell’ambito dei controlli previsti dal vigente Accordo per l’esercizio dei

compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure

connesse alla ricostruzione pubblica post - sisma Italia centrale (nel seguito “Accordo”).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 5In merito alle osservazioni concernenti il superamento dei termini temporali previsti

dall’Allegato I.3 al Codice dei contratti pubblici, per le autonome valutazioni dell’ente e a beneficio

dei futuri affidamenti simili , si rappresenta quanto segue:

1. 2. il termine di cui all’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.3 del Codice, relativo all’avvio della

procedura entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto, deve essere riferito,

nel caso di specie, alla data di trasmissione dell’invito a presentare off erta e non alla

data di avvio dell’indagine di mercato, come chiarito dal Comunicato del Presidente

dell’ANAC dell’11 maggio 2025;

risultano, altresì, superati i termini previsti per la conclusione della procedura

negoziata, non essendo emerse evidenze documentali attestanti l’adozione definitiva

dell’atto di aggiudicazione.

A margine si rappresenta di aver riscontrato la pubblicazione, in data 05 gennaio 202 6, di alcuni

articoli di stampa.

In particolare, sul sito web certastampa.it è apparso l’articolo avente quale titolo: “LAVORI FERMI ALLA

SCUOLA MEDIA SAVINI: C'E' IL BLOCCO ANAC, CANTIERE RIMANDATO, TEMPI LUNGHI ANCHE PER IL BANDO DEL

MUNICIPIO?

- https://certastampa.it/cronaca/77475 - lavori- fermi- alla- scuola - media- savini- blocco-

anac- cantiere- rimandato- tempi- lunghi- anche- per- il- bando- del- municipio.html

Nel testo si rileva

(...) il sindaco di Teramo, rispondendo nei giorni scorsi alle domande di alcuni giornalisti. Il primo

cittadino ha spiegato che le verifiche in corso richiederanno tempi lunghi, senza lasciare spazio a

previsioni ottimistiche. Tradotto: per il momento bisogna m ettersi l’anima in pace, perché il cantiere

non si vedrà. Mentre l’avvio del cantiere della scuola secondaria di primo grado “Francesco Savini”

continua a slittare, dagli atti ufficiali del Comune emerge che l’iter tecnico e progettuale prosegue e

che, nelle ultime settimane, sono stati adottati nuovi provvedimenti. (...)

“(...) Resta però il nodo dell’apertura del cantiere vero e proprio, che continua a dipendere da ulteriori

passaggi e, come spiegato nei giorni scorsi dal sindaco, anche dalle verifiche in corso da parte

dell’Anac su uno dei soggetti coinvolti nell’appalto . (...)”.

Sul quotidiano “IlCentro” è apparso un articolo dal titolo “ Savini, la ricostruzione non parte L'impresa

sotto esame dell'Anac”

, all’interno del quale si rileva , tra l’altro quanto segue: «Siamo in una condizione di

stallo, o meglio di attesa. Si stanno verificando le condizioni affinché la ditta possa eseguire i lavori»: il si ndaco

Gianguido D'Alberto fa il punto sulla ricostruz ione della scuola media Savini, chiusa dal sisma 2016 e in attesa di

un intervento di messa in sicurezza. «Ci sono state delle contestazioni, o meglio delle richieste di verifi ca da parte

dell'Anac (autorità nazionale anticorruzio ne ndc) sull'impresa, non sulla procedura», continua il primo cittadino,

«Ci auguriamo che si possano risolver e in tempi brevi perché oggi la città di Teramo è vittima di questo

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 6rallentamento dettato dalle verifiche dei requisiti in capo all'azienda».

Giova osservare che l’obiettivo primario dell’attività di vigilanza preventiva è quello di garantire la

legalità, l’efficienza e la trasparenza delle procedure di affidamento di contratti pubblici, intervenendo in

via anticipata al fine di individuare e correggere eventuali errori o irregolarità nella documentazione di gara,

prima che le stesse possano produrre effetti pregiudizievoli, quali rischi di corruzione, infiltrazioni criminali,

frodi a danno delle risorse pubbliche, nonché ritardi o criticità nell a fase di esecuzione dei contratti.

Il vigente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza persegue, pertanto, anche la finalità

di accelerare le procedure, mediante la definizione di flussi documentali e tempistiche idonee a consentire

un rapido avvio e svolgimento delle proced ure di scelta del contraente, pur assicurando l’effettività dei

controlli preventivi e scongiurando il rischio di inefficacia degli atti adottati.

Nel caso di specie, il dilatarsi dei tempi di affidamento e le criticità riscontrate non risultano in alcun

modo ascrivibili all’attività di controllo preventivo . Ciò in quanto, con riferimento alla fase di indizione della

procedura di gara, la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 7, comma 2,

dell’Accordo, proseguendo autonomamente nelle attività procedurali senza attendere il parere p reventivo,

tramite il quale si sarebbe potuta intercettare e superare la problematica relativa all’utilizzo del criterio

della sede legale.

Con riguardo, invece, alla fase di aggiudicazione, la not a ANAC di riscontro risulta essere stata

trasmessa entro 13 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, a fronte del tempo

complessivamente impiegato dall’ente per l’espletamento di una procedura negoziata semplificata senza

previa pubblicazione del bando, da aggi udicarsi con il criterio del minor prezzo, avviata in data 6 giugno

2025 e, allo stato, non ancora conclusa.

Tanto si rappresenta per le autonome valutazioni e determinazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

GIUSEPPE BUSIA

12.01.2026