
ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ANAC AL CENTRO DELLO SCONTRO POLITICO;
L’USR Abruzzo ha trasmesso la nota del Comune di Teramo, unitamente alla relativa documentazione
allegata, di riscontro alle osservazioni formulate nell a precedente nota in epigrafe , riferita agli atti di
aggiudicazione della procedura di affidamento dell’intervento indicato in oggetto.
In via preliminare, all’esito dell’esame della documentazione pervenuta, si conferma, anche alla luce
dei chiarimenti forniti e degli elementi documentali acquisiti, che non procederà al rilascio di alcun parere
preventivo favorevole in relazione alla procedura in esame.
Nell’ottica della leale collaborazione istituzionale, si ritiene tuttavia opportun o fornire riscontro ai
principali profili rappresentati nella nota della stazione appaltante.
1. Pubblicazione atti di gara .
Con riferimento all’avvenuta pubblicazione degli atti della procedura ha asserito di aver pubblicato sul profilo del committente, sulla piattaforma digitale di
procurement, nell’area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella Pia Valore Legale. Si prende atto di quanto rappresentato senza ulteriori osservazioni.
il Comune di Teramo
ttaforma a
2. Utilizzo dell’ubicazione della sede legale quale criterio per attribuzione di punteggio utile nella
procedura di selezione degli o peratori economici invitati.
Autorità Nazionale Anticorruzione - PRES - UOS - Ufficio operativo speciale, Misure Straordinarie e Commissariamenti - Prot. Uscita N.0001876 del
12/01/2026Nel riscontro all’osservazione formulata nella precedente nota in epigrafe , il Comune di
Teramo richiama il provvedimento dell’ANAC – Atto del Presidente del 12 maggio 2023,
Fascicolo ANAC n. 5705/2022.
Il citato provvedimento concerne una procedura di affidamento di lavori di importo stimato
inferiore alle soglie di rilevanza europea, disciplinata, secondo il principio del tempus regit actum ,
dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle norme di semplificazione e di natura
emergenziale recate dal D.L. n. 76/2020.
In tale contesto, l’Autorità si è pronunciata nell’ambito di un procedimento di vigilanza
attivato a seguito di una segnalazione, con la quale veniva evidenziata l’anomala previsione
contenuta nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, relativa a ll’introduzione di
meccanismi di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata fondati sull’ubicazione della sede legale delle imprese entro un determinato ambito
territoriale.
La normativa pro tempore vigente, di carattere emergenziale e derogatoria rispetto all’art.
36 del previgente d.lgs. n. 50/2016 , risultava applicabile per un arco temporale circoscritto,
come altresì chiarito dall’ANAC con la delibera n. 837 del 21 dicembre 2021. Tale disciplina
subordinava, inoltre, la legittimità dell’adozione di criteri selettivi di natura territoriale alla
sussistenza di una specifica e puntuale motivazione, in mancanza della quale veniva ravvisata
una violazione dei principi di concorrenza e non discriminazione, in quanto fondata su indebite
preferenze territoriali.
Giova inoltre rappresentare che nel l’attuale d.lgs. n. 36/2023 (nel seguito “ Codice”), la
"diversa dislocazione territoriale " degli inviti, introdotta dal DL Semplificazioni (DL 76/2020), non
è più esplicitamente prevista all'articolo 50.
Come già richiamato nella nota in epigrafe, il principio di prossimità territoriale di cui all’art.
108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a favorire la partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali, consente l’int roduzione di criteri premiali fondati
sull’ubicazione della sede operativa (e non legale) degli operatori economici, purché sorretti da
adeguata e specifica motivazione da esplicitare nell’avviso o nell’invito della procedura. Tali
criteri, peraltro, non s embrerebbero applicabili nel caso di specie, atteso che l’affidamento si è
svolto secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Peraltro, è stato già rilevato che,
nella procedura in esame, gli atti relativi all’indagine di mercato non recano alcuna motivazione
in tal senso .
Ne consegue che l’utilizzo dell’ubicazione della sede legale quale elemento rilevante ai fini
dell’attribuzione di punteggi nella fase di selezione degli operatori economici da invitare alla
successiva procedura risulta, in ogni caso, idoneo ad aver determi nato un indebito vantaggio per
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 23. 4. 5. le imprese locali, a discapito degli altri operatori, in potenziale violazione dei principi di
concorrenza e non discriminazione.
Carenza delle motivazioni relative del ricalcolo dei punteggi attribuiti agli operatori economici
Con riferimento alla segnalata carenza di informazioni contenute nel verbale n. 7 del 5
giugno 2025, in ordine alle motivazioni che hanno determinato la rettifica di taluni dati e,
conseguentemente, la modifica dei punteggi attribuiti a due operatori econo mici, con la
formazione di una nuova graduatoria e l’aggiornamento dell’elenco degli operatori da invitare, il
Comune di Teramo ha fornito chiarimenti e informazioni integrative.
Tuttavia, alla luce di quanto rappresentato, permangono le perplessità già espresse nel
precedente parere, atteso che il seggio di gara, in ossequio ai principi di trasparenza, pubblicità
e tracciabilità dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto dare punt uale e adeguata evidenza nel
verbale delle circostanze e delle valutazioni poste a fondamento delle rettifiche operate. Ciò in
quanto la segnalazione ricevuta, alla quale avrebbe comunque potuto fare seguito la
proposizione di un’istanza formale di revisio ne dei punteggi, ha prodotto una modifica
potenzialmente rilevante della graduatoria risultante.
La limitatezza dei contenuti del verbale in questione avrebbe potuto, inoltre, indurre altri
operatori economici partecipanti a richiedere ulteriori chiarimenti ovvero a promuovere iniziative
contenziose, esponendo l’amministrazione a rischi per il regolar e e corretto svolgimento, nonché
per il buon esito, della procedura di gara.
Correzioni e utilizzo anomalo di CIG diversi per la medesima procedura .
A riguardo formali e procedurali commessi. osservazioni.
il Comune di Teramo ha indicato chiarimenti e motivazioni relative agli errori
L’Autorità prende atto di quanto rappresentato senza ulteriori
Verifica dei requisiti per l’esecuzione delle prestazioni in proprio del Consorzio Stabile Rennova
Scarl .
Con riferimento alle osservazioni formulate nella precedente nota in epigrafe il Comune di
Teramo ha rappresentato , in sintesi, di aver formulato proposta di aggiudicazione in favore del
Consorzio ritenendo condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione e l’esecuzione del presente affidamento l’attestazione SOA in
possesso , sebbene evidentemente ottenuta tramite il meccanismo del c.d. “ cumulo alla rinfusa ”.
Sul punto, si intende precisare che le osservazioni formulate non erano volte a mettere in
discussione la validità dell’attestazione SOA n. 2611AL/69/07, rilasciata da Argenta SOA S.p.A.
al Consorzio Rennova, né, conseguentemente, a dubitare del possesso, in capo al med esimo
operatore economico, dei requisiti di partecipazione al presente affidamento.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 3Alla luce dell’espressa intenzione de l Consorzio Rennova di voler eseguire direttamente in
proprio i lavori oggetto del presente affidamento, nell’ambito di un approccio collaborativo e a
supporto dell’autonoma attività decisionale della stazione appaltante, sono stati evidenziati
elementi reali e oggettivi riguardanti la struttura organizzativa e le dotazioni proprie del
Consorzio, idonei a far emergere concrete perplessità in ordine alla effettiva autonoma capacità
esecutiva dello stesso .
In merito alla disciplina della qualificazione dei consorzi, modificata dal d.lgs. n. 209/2024
(di seguito, il “Correttivo ”), si osserva che il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 maggio
2025 ha chiaramente precisato che: “(...), le stazioni appaltanti devono verificare ed accertare in sede
di esecuzione del contratto la concreta corrispondenza fra quanto risultante dall’attestato di
qualificazione e quanto riscontrabile in cantiere, tenendo conto di eventuali subappalti (. ..). Nel caso in
cui il consorzio esegua il contratto utilizzando esclusivamente la propria struttura, il consorzio
acquisisce una connotazione che, dal punto di vista sostanziale, non differisce da quella di analogo
soggetto economico (c.d. consorzio impr esa).”
Si rappresenta, altresì, che l’attestazione SOA in possesso del Consorzio Rennova, già
richiamata e rilasciata in data 17 settembre 2025, non reca alcuna indicazione in ordine a
requisiti di qualificazione posseduti direttamente in proprio dal Consorzio, s ebbene i sistemi di
attestazione risultino astrattamente idonei a riportare tali informazioni. Tale circostanza
potrebbe avvalorare l’ipotesi che il Consorzio non abbia in precedenza eseguito lavori in proprio
ovvero che non abbia provveduto all’aggiorname nto della propria attestazione di qualificazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita pertanto, ancora una volta, la
stazione appaltante a procedere ad una puntuale verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di
qualificazione ed esecuzione in capo al Consorzio Rennova, ai sensi deg li articoli 132 e 133 del
Codice e dell’Allegato II.18 1
, e laddove la stazione appaltante confermi la volontà di aggiudicare
il presente contratto alla medesima impresa si suggerisce di verificare il reale possesso dei
requisiti di capacità tecnica - organizzativa, in considerazione anche della possibilità che lo stesso
possa essere contemporaneamente affidatario di ulteriori commesse pubbliche nonché di
riscontrare frequentemente, in corso di esecuzione, l’avanzamento delle attività in relazione a
quanto previsto dal cronoprogramma da sottoscrivere, anche attraver so il controllo da parte del
direttore dei lavori delle scritture contabili di cantiere.
A margine, si rappresenta altresì che recenti pronunce della giurisprudenza
amministrativa, intervenute in ordine alla reale ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa in
affidamenti aventi ad oggetto beni culturali tutelati, ne hanno escluso l’applicabili tà, chiarendo
1 Giova osservare, in particolare, che l’articolo 9, co. 4, dell’Allegato II.18 indica che negli interventi sui beni culturali possono essere utilizzati
per la qualificazione solo dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 46. che l’operatore economico chiamato a eseguire i lavori deve essere in possesso, in proprio, di
una qualificazione specialistica adeguata. Tale requisito è ritenuto necessario al fine di garantire
un’effettiva e appropriata tutela del bene culturale oggetto di intervento, come affermato, tra le
altre, dal TAR Toscana, sentenza n. 682/2024, e dal TAR Basilicata (Potenza), sentenza n.
487/2025.
A titolo meramente informativo, si informa la stazione appaltante recentemente pubblicati alcuni articoli su fonti web nei quali vengono riportate presunte
inadempienze contrattuali attribuite al Consorzio Rennova in relazione ad ulteriori appalti
pubblici.
che risultano
• Corriere Adriatico del 11.12.2025 - titolo: “Ancona, lavori stregati al Verrocchio e il
conto sfiora 18 milioni. Lo pagheremo fino al 2041 ” -
https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_incompiuta_verrocchio_lavori
_stregati_conto_sfiora_18_milioni_pagheremo_fino_al_2041_cosa_succede
_ultime_notizie - 9237771.html
• AbruzzoWeb del 19.12.2025 - titolo: “L’AQUILA: LAVORI LUMACA NEL
MAXICONDOMINIO MARTELLA, TRIBUNALE CONFERMA “VIA LE DITTE DAL
CANTIERE” – https://abruzzoweb.it/laquila - lavori- lumaca - nel- maxicondominio -
martella- tribunale- conferma - via- le- ditte- dal- cantiere/
Firma digitale dei verbali, assenza delle dichiarazioni dei soggetti e tempi di aggiudicazione della
procedura di affidamento .
Il Comune di Teramo ha rappresentato di aver acquisito agli atti dell’Ufficio i verbali
sottoscritti con firma autografa e di aver provveduto alla loro protocollazione esclusivamente in
occasione della trasmissione all’Ufficio Tecnico dell’Ente. Considerat o il rilevante lasso
temporale intercorso dalla loro redazione, l’Autorità raccomanda, per i futuri affidamenti, una
maggiore tempestività nelle attività di acquisizione, formalizzazione e cristallizzazione
documentale dei predetti verbali.
Il Comune ha dichiarato di aver provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni attestanti
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi o di cause di incompatibilità in capo ai soggetti
coinvolti nella gestione della procedura (RUP, RFA e segretario verbalizzante); tuttavia, allo
stato, si rappresenta che la relativa documentazione non risulta pervenuta, sebbene la stessa
non risulti ormai più necessaria in ragione dell’intervenuta decadenza della possibilità di
produrre effetti preventivi nell’ambito dei controlli previsti dal vigente Accordo per l’esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post - sisma Italia centrale (nel seguito “Accordo”).
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 5In merito alle osservazioni concernenti il superamento dei termini temporali previsti
dall’Allegato I.3 al Codice dei contratti pubblici, per le autonome valutazioni dell’ente e a beneficio
dei futuri affidamenti simili , si rappresenta quanto segue:
1. 2. il termine di cui all’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.3 del Codice, relativo all’avvio della
procedura entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto, deve essere riferito,
nel caso di specie, alla data di trasmissione dell’invito a presentare off erta e non alla
data di avvio dell’indagine di mercato, come chiarito dal Comunicato del Presidente
dell’ANAC dell’11 maggio 2025;
risultano, altresì, superati i termini previsti per la conclusione della procedura
negoziata, non essendo emerse evidenze documentali attestanti l’adozione definitiva
dell’atto di aggiudicazione.
A margine si rappresenta di aver riscontrato la pubblicazione, in data 05 gennaio 202 6, di alcuni
articoli di stampa.
In particolare, sul sito web certastampa.it è apparso l’articolo avente quale titolo: “LAVORI FERMI ALLA
SCUOLA MEDIA SAVINI: C'E' IL BLOCCO ANAC, CANTIERE RIMANDATO, TEMPI LUNGHI ANCHE PER IL BANDO DEL
MUNICIPIO?”
- https://certastampa.it/cronaca/77475 - lavori- fermi- alla- scuola - media- savini- blocco-
anac- cantiere- rimandato- tempi- lunghi- anche- per- il- bando- del- municipio.html
Nel testo si rileva
“(...) il sindaco di Teramo, rispondendo nei giorni scorsi alle domande di alcuni giornalisti. Il primo
cittadino ha spiegato che le verifiche in corso richiederanno tempi lunghi, senza lasciare spazio a
previsioni ottimistiche. Tradotto: per il momento bisogna m ettersi l’anima in pace, perché il cantiere
non si vedrà. Mentre l’avvio del cantiere della scuola secondaria di primo grado “Francesco Savini”
continua a slittare, dagli atti ufficiali del Comune emerge che l’iter tecnico e progettuale prosegue e
che, nelle ultime settimane, sono stati adottati nuovi provvedimenti. (...)”
“(...) Resta però il nodo dell’apertura del cantiere vero e proprio, che continua a dipendere da ulteriori
passaggi e, come spiegato nei giorni scorsi dal sindaco, anche dalle verifiche in corso da parte
dell’Anac su uno dei soggetti coinvolti nell’appalto . (...)”.
Sul quotidiano “IlCentro” è apparso un articolo dal titolo “ Savini, la ricostruzione non parte L'impresa
sotto esame dell'Anac”
, all’interno del quale si rileva , tra l’altro quanto segue: «Siamo in una condizione di
stallo, o meglio di attesa. Si stanno verificando le condizioni affinché la ditta possa eseguire i lavori»: il si ndaco
Gianguido D'Alberto fa il punto sulla ricostruz ione della scuola media Savini, chiusa dal sisma 2016 e in attesa di
un intervento di messa in sicurezza. «Ci sono state delle contestazioni, o meglio delle richieste di verifi ca da parte
dell'Anac (autorità nazionale anticorruzio ne ndc) sull'impresa, non sulla procedura», continua il primo cittadino,
«Ci auguriamo che si possano risolver e in tempi brevi perché oggi la città di Teramo è vittima di questo
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 6rallentamento dettato dalle verifiche dei requisiti in capo all'azienda».
Giova osservare che l’obiettivo primario dell’attività di vigilanza preventiva è quello di garantire la
legalità, l’efficienza e la trasparenza delle procedure di affidamento di contratti pubblici, intervenendo in
via anticipata al fine di individuare e correggere eventuali errori o irregolarità nella documentazione di gara,
prima che le stesse possano produrre effetti pregiudizievoli, quali rischi di corruzione, infiltrazioni criminali,
frodi a danno delle risorse pubbliche, nonché ritardi o criticità nell a fase di esecuzione dei contratti.
Il vigente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza persegue, pertanto, anche la finalità
di accelerare le procedure, mediante la definizione di flussi documentali e tempistiche idonee a consentire
un rapido avvio e svolgimento delle proced ure di scelta del contraente, pur assicurando l’effettività dei
controlli preventivi e scongiurando il rischio di inefficacia degli atti adottati.
Nel caso di specie, il dilatarsi dei tempi di affidamento e le criticità riscontrate non risultano in alcun
modo ascrivibili all’attività di controllo preventivo . Ciò in quanto, con riferimento alla fase di indizione della
procedura di gara, la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 7, comma 2,
dell’Accordo, proseguendo autonomamente nelle attività procedurali senza attendere il parere p reventivo,
tramite il quale si sarebbe potuta intercettare e superare la problematica relativa all’utilizzo del criterio
della sede legale.
Con riguardo, invece, alla fase di aggiudicazione, la not a ANAC di riscontro risulta essere stata
trasmessa entro 13 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, a fronte del tempo
complessivamente impiegato dall’ente per l’espletamento di una procedura negoziata semplificata senza
previa pubblicazione del bando, da aggi udicarsi con il criterio del minor prezzo, avviata in data 6 giugno
2025 e, allo stato, non ancora conclusa.
Tanto si rappresenta per le autonome valutazioni e determinazioni.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia
GIUSEPPE BUSIA
12.01.2026

